Art. 13
Determinazione del contributo finanziario
In vigore dal 28 apr 2021
Determinazione del contributo finanziario
1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell’ e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone l’importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione completa la sua valutazione e presenta la sua proposta entro il termine di cui all’, paragrafo 6.
2. Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è il tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, come stabilito all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, o il 60 %, a seconda di quale sia l’importo più elevato.
3. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all’.
4. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
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