Art. 16
Insufficienza di fondi
In vigore dal 28 apr 2021
Insufficienza di fondi
In deroga alle scadenze stabilite agli , in casi eccezionali e se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l’importo dell’assistenza ritenuto necessario conformemente alla proposta della Commissione, la Commissione può rinviare la proposta di mobilitare il FEG e la successiva richiesta di storno di bilancio fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell’anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.
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