Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2014
Definizioni
Si intende per:
1) "assistenza materiale di base": beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale, ad esempio vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo;
2) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
3) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell', paragrafo 3;
4) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;
5) "programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base" ("PO I"): un programma operativo che sostiene la distribuzione di prodotti alimentari e/o la fornitura di assistenza materiale di base alle persone indigenti, associato se del caso a misure di accompagnamento e finalizzato ad alleviare l'esclusione sociale delle persone indigenti;
6) "programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti" ("PO II"): un programma operativo a sostegno delle attività che non rientrano nelle misure attive per il mercato del lavoro, che prevede assistenza non finanziaria e non materiale ed è finalizzato all'inclusione sociale delle persone indigenti;
7) "operazione": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;
8) "operazione completata": un'operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato erogato ai beneficiari;
9) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
10) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all' del presente regolamento;
11) "misure di accompagnamento": le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile, ad esempio orientamenti su una dieta equilibrata e consulenza in materia di gestione finanziaria;
12) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
13) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione alle operazioni attuate dai beneficiari;
14) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024;
15) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre;
16) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;
17) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
18) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento;
19) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre il Fondo a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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