Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 11 mar 2014
Obiettivi 1.   Il Fondo promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020, e integra nel contempo i fondi strutturali. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti. Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi. 2.   Il Fondo integra le politiche nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:223:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo