Art. 4

Ambito di intervento

In vigore dal 11 mar 2014
Ambito di intervento 1.   Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. Al fine di aumentare e diversificare la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti nonché di ridurre ed evitare lo spreco di alimenti, il Fondo può sostenere attività legate alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio e alla distribuzione di donazioni di prodotti alimentari. Il Fondo può altresì finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. 2.   Il Fondo sostiene le attività che contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti. 3.   Il Fondo promuove a livello dell'Unione l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone prassi in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.
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