Art. 5

Principi

In vigore dal 11 mar 2014
Principi 1.   La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che è fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno del Fondo sia coerente con le pertinenti politiche e priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione. 3.   Il sostegno a titolo del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà. 4.   Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento. 5.   Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato e della capacità amministrativa limitata delle organizzazioni le cui attività sono principalmente svolte da volontari. 6.   In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il FSE e con altre politiche, strategie e strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare le iniziative dell'Unione nel settore della sanità pubblica e della lotta agli sprechi alimentari. 7.   La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all' del regolamento finanziario. 8.   La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione. 9.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad assicurare che i programmi operativi siano predisposti, programmati, attuati, monitorati e valutati, nel rispetto del principio di partenariato, nell'ambito delle consultazioni delle parti interessate in conformità del presente regolamento. 10.   La Commissione e gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 11.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione, della gestione ed attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo, nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi. La Commissione e gli Stati membri ricorrono a dati disaggregati per genere, ove disponibili. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni da esso sostenuti. 12.   Le operazioni sostenute dal Fondo sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile"). In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo. 13.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. 14.   La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.
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