Definizione data dalla norma indicata.
gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3
Fonte: reg-2014-03-11-223 — art. 2 →