Art. 21

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 9 lug 2008
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12), e nel regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13). 2.   Per le azioni comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per «irregolarità» s’intende, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti attraverso una spesa indebita. 3.   Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un’ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/683) — Testo vigente | Portale Normativo