Art. 19

Procedura di comitato

In vigore dal 9 lug 2008
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato il «comitato dei programmi GNSS europei» («il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 6.   Rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno. 7.   Gli accordi stipulati dalla Comunità a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 4, possono prevedere la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.
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