Art. 19
Procedura di comitato
In vigore dal 9 lug 2008
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato il «comitato dei programmi GNSS europei» («il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
6. Rappresentanti dell’autorità e dell’ESA possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.
7. Gli accordi stipulati dalla Comunità a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 4, possono prevedere la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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