Art. 4

Il finanziamento del programma Galileo

In vigore dal 9 lug 2008
Il finanziamento del programma Galileo 1.   La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità e dall’ESA. 2.   La fase costitutiva è finanziata dalla Comunità fatti salvi i paragrafi 4 e 5. 3.   Nel 2010 la Commissione dovrà, se necessario, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua valutazione intermedia, una proposta per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici per il periodo di programmazione finanziaria che inizia nel 2014, la quale comprenda anche tutti gli obblighi finanziari relativi alla fase operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla proprietà pubblica del sistema, il meccanismo di ripartizione degli introiti per la fase operativa e gli obiettivi di una politica tariffaria che assicuri che i clienti ricevano servizi di qualità elevata a prezzi equi. La proposta dovrà in particolare prevedere uno studio di fattibilità motivato sui vantaggi e gli svantaggi del ricorso a contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con enti del settore privato. Ove applicabile, la Commissione propone altresì, unitamente alla sua valutazione intermedia, misure atte a facilitare lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di navigazione satellitare. 4.   In determinati casi gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo per coprire gli investimenti necessari per l’evoluzione verso l’architettura del sistema concordata. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. In ottemperanza al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di qualsiasi impatto dell’applicazione del presente paragrafo sul programma Galileo. 5.   Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma Galileo. Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità, a norma dell’articolo 300 del trattato, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.
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Il finanziamento del programma Galileo (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/683) — Testo vigente | Portale Normativo