Art. 6

Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS

In vigore dal 9 lug 2008
Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS 1.   La Comunità provvede al finanziamento della fase operativa di EGNOS, senza che questo osti ad un eventuale contributo di qualsiasi altra fonte, comprese quelle di cui ai paragrafi 3 e 4. 2.   Inizialmente la fase operativa di EGNOS è oggetto di uno o più appalti pubblici. 3.   Gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 4.   Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS. Gli accordi conclusi dalla Comunità con tali entità a norma dell’articolo 300 del trattato prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.
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