Art. 18
Ruolo dell’Agenzia spaziale europea
In vigore dal 9 lug 2008
Ruolo dell’Agenzia spaziale europea
1. Secondo i principi di cui all’, la Comunità, rappresentata dalla Commissione, stipula una convenzione pluriennale di delega con l’ESA sulla base di una decisione di delega adottata dalla Commissione secondo l’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario che riguarda i compiti delegati e l’esecuzione del bilancio finalizzati alla realizzazione del programma Galileo, in particolare della fase costitutiva.
2. La convenzione di delega, nella misura necessaria ai compiti e all’esecuzione del bilancio delegati ai sensi del paragrafo 1, definisce le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli appalti, il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.
3. Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Il comitato è informato della convenzione pluriennale di delega che deve essere stipulata tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA.
4. Il comitato è informato dalla Commissione dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle gare di appalto e dei contratti con enti del settore privato che saranno stipulati dall’ESA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:683:oj#art-18