Art. 16
Ruolo dell’autorità di vigilanza del GNSS europeo
In vigore dal 9 lug 2008
Ruolo dell’autorità di vigilanza del GNSS europeo
Fatte salve le disposizioni dell’ e nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi, l’autorità svolge i seguenti compiti nell’ambito dei programmi, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione:
a)
in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti salvi gli , garantisce:
i)
l’accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema;
ii)
il funzionamento del centro di sicurezza Galileo conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell’ e alle istruzioni fornite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC;
b)
contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato;
c)
svolge anche altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario per questioni specifiche connesse ai programmi, quali:
i)
promuovere le applicazioni e i servizi nel mercato della navigazione satellitare;
ii)
garantire che i componenti dei sistemi siano certificati dagli opportuni organismi di certificazione debitamente autorizzati.
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