Art. 12

Contesto generale della gestione dei programmi

In vigore dal 9 lug 2008
Contesto generale della gestione dei programmi 1.   La gestione pubblica dei programmi si basa sul principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, l’autorità e l’ESA. 2.   La Commissione, assistita dal comitato, è responsabile della gestione dei programmi e svolge tale compito in modo trasparente. Evita la duplicazione di strutture e funzioni mediante una chiara divisione dei compiti con l’autorità e l’ESA. Può ricorrere all’assistenza di esperti degli Stati membri ed effettua audit di carattere finanziario o tecnico. 3.   La Commissione appronta gli strumenti opportuni, compresa l’attuazione di una gestione integrata dei rischi legati ai programmi a tutti i livelli, nonché provvedimenti strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi e garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare tale compito. A tal fine la Commissione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, stabilisce i principali momenti decisionali per il riesame dell’attuazione dei programmi.
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