Art. 14
Applicazione delle norme di sicurezza
In vigore dal 9 lug 2008
Applicazione delle norme di sicurezza
1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme di sicurezza che garantiscono un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (9) e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio (10), si applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio e che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione delle norme nazionali di sicurezza di cui al paragrafo 1.
3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2001/264/CE. Le norme di sicurezza dell’ESA sono considerate equivalenti a dette norme. L’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.
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