Art. 15
Programmazione
In vigore dal 9 lug 2008
Programmazione
1. La Commissione gestisce i fondi assegnati ai programmi nell’ambito del presente regolamento.
2. La Commissione adotta misure volte a definire un quadro strategico per stabilire un programma di lavoro conforme alle disposizioni del presente regolamento. Il quadro strategico comprende le principali azioni, il bilancio preventivato ed il calendario necessari per rispondere agli obiettivi di cui all’allegato.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 5.
3. La Commissione adotta il programma di lavoro, che comprende il piano di attuazione del programma e il relativo finanziamento, riveduto su base annuale, e le eventuali modifiche degli stessi secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 3.
4. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento finanziario.
Storico versioni
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