Art. 13
Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza
In vigore dal 9 lug 2008
Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza
1. La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità di supervisione e di integrazione delle esigenze in materia di sicurezza nei programmi globali.
2. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 4, adotta le misure di esecuzione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell’accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi.
3. La Commissione assicura che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle misure di cui al paragrafo 2 e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere di esperti.
4. Ogniqualvolta la sicurezza dell’Unione europea o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi, si applicano le procedure di cui all’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea (8).
5. Le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o nel titolo VI del trattato sull’Unione europea non rientrano nelle competenze del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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