Art. 11
Introiti risultanti dalla fase operativa
In vigore dal 9 lug 2008
Introiti risultanti dalla fase operativa
1. Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità, sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi. Se l’entità degli introiti risulta più consistente di quanto richiesto per i programmi, l’autorità di bilancio approva ogni adeguamento al principio dell’assegnazione in base ad una proposta della Commissione.
2. È possibile prevedere un meccanismo di ripartizione degli introiti nei contratti aggiudicati ad enti del settore privato.
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