Art. 9

Attività interessate

In vigore dal 9 lug 2008
Attività interessate 1.   Gli stanziamenti di bilancio comunitario assegnati ai programmi a titolo del presente regolamento sono concessi al fine di finanziare: a) le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione del programma Galileo; b) le attività connesse alla fase costitutiva del programma Galileo, comprese le azioni di gestione e di controllo della fase stessa; c) le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli interventi preliminari o preparatori della fase operativa dei programmi. 2.   Al fine di consentire una chiara individuazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in ottemperanza al principio della gestione trasparente, informa annualmente il comitato dello stanziamento dei finanziamenti comunitari a favore di ciascuna delle attività di cui al paragrafo 1.
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