Art. 22
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
In vigore dal 9 lug 2008
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
La Commissione garantisce l’applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia che dovrà comprendere un riesame dei costi, dei rischi e degli introiti che potrebbero derivare dai servizi offerti da Galileo, tenuto conto anche dell’evoluzione tecnologica e del mercato, per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.
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