Art. 3
Definizioni
In vigore dal 6 ott 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«periodo di riferimento»: il periodo di riferimento di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023;
2)
«diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
3)
«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto pubblico o privato coinvolto nell’attuazione del contributo finanziario a carico della riserva, comprese le autorità degli Stati membri, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione;
4)
«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità, che può essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di misure;
5)
«errori totali»: la somma degli errori casuali estrapolati e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;
6)
«tasso di errore totale»: tutti gli errori divisi per la popolazione sottoposta ad audit;
7)
«tasso di errore residuo»: tutti gli errori diminuiti delle rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nella domanda di contributo finanziario a carico della riserva;
8)
«delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’, punto 61 bis), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20);
9)
«territori a statuto speciale»: nel contesto del presente regolamento, a seconda del caso, i territori britannici d’oltremare e le dipendenze della Corona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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