Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 giu 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’ del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell’ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo; 2) «condizione abilitante»: una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici; 3) «diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione; 4) «operazione»: a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario; 5) «operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione; 6) «priorità» nel contesto dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: un obiettivo specifico; 7) «priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»; 8) «organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità; 9) «beneficiario»: a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto; d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione; e) nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione; 10) «fondo per piccoli progetti»: l’operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto; 11) «target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico; 12) «target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico; 13) «indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell’intervento; 14) «indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell’infrastruttura; 15) «operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe; 16) «strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali; 17) «prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all’ del regolamento finanziario; 18) «destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario; 19) «contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario; 20) «fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nell’ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici; 21) «fondo specifico»: fondo mediante il quale un’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali; 22) «organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico; 23) «effetto leva»: l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l’importo del contributo dei fondi; 24) «coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l’importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari; 25) «costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l’attuazione degli strumenti finanziari; 26) «commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell’accordo di finanziamento tra l’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico; 27) «delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014; 28) «contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), dal bilancio dell’Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; 29) «periodo contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030; 30) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; 31) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita; 32) «carenza grave»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all’allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato; 33) «irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; 34) «errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti; 35) «tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit; 36) «tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti; 37) «operazione completata»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari; 38) «unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un’operazione, un progetto nel contesto di un’operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento; 39) «conto di garanzia»: nel caso di un’operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall’autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità; 40) «partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un’operazione senza essere responsabile dell’avvio, o sia dell’avvio che dell’attuazione, dell’operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario; 41) «efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l’offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell’uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell’energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni; 42) «immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050; 43) «sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno; 44) «BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti; 45) «marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.
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