Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«irregolarità»: un'irregolarità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;
2)
«operatore economico»: un operatore ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (9), ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005;
3)
«primo verbale amministrativo o giudiziario»: un primo verbale amministrativo o giudiziario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ossia la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
4)
«sospetto di frode»: ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 4, del regolamento (CE) n. 1681/94, un'irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5)
«fallimento»: la procedura di insolvenza ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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