Art. 3

Comunicazione trimestrale

In vigore dal 14 dic 2006
Comunicazione trimestrale 1.   Entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Per ciascuna irregolarità, essi specificano: a) le organizzazioni comuni di mercato, i settori e i prodotti in causa; b) la natura della spesa irregolare; c) la disposizione comunitaria che è stata violata; d) la data e la fonte della prima informazione scritta che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità; e) le pratiche impiegate per commettere l'irregolarità; f) se del caso, se la pratica dà adito ad un sospetto di frode; g) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; h) se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati; i) il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità; j) le autorità o enti nazionali che hanno stilato la relazione ufficiale sull'irregolarità e le autorità responsabili del seguito amministrativo e/o giudiziario; k) la data alla quale è stato redatto il primo verbale amministrativo o giudiziario sull'irregolarità; l) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche implicate o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, tranne qualora tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima; m) l'importo totale della spesa relativa all'operazione in causa nonché, se del caso, la ripartizione del cofinanziamento a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro; n) l'importo interessato dall'irregolarità nonché, se del caso, la ripartizione a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro; nei casi in cui non siano stati effettuati versamenti alle persone e/o agli altri soggetti di cui alla lettera l), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta; o) la sospensione dei versamenti, se applicabile, e le possibilità di recupero; p) soltanto per le irregolarità concernenti il FEASR, il numero ARINCO o CCI (codice comune di identificazione) del programma interessato. 2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'obbligo di comunicazione non si applica ai casi seguenti: — casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo del FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento e i casi di sospetta frode, — casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all'autorità amministrativa prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico, — casi in cui l'autorità amministrativa rileva un errore relativo all'ammissibilità della spesa finanziata e lo rettifica prima del versamento del contributo pubblico. 3.   Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto di successive comunicazioni di irregolarità alla Commissione. 4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
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