Art. 4

Casi particolari

In vigore dal 14 dic 2006
Casi particolari Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi, qualora tema che: a) possano avere molto rapidamente ripercussioni al di fuori del proprio territorio, o b) evidenzino l'impiego di una nuova pratica irregolare. La comunicazione specifica in particolare la pratica irregolare e gli altri Stati membri o paesi terzi interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1848:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo