Art. 4
Casi particolari
In vigore dal 14 dic 2006
Casi particolari
Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi, qualora tema che:
a)
possano avere molto rapidamente ripercussioni al di fuori del proprio territorio, o
b)
evidenzino l'impiego di una nuova pratica irregolare.
La comunicazione specifica in particolare la pratica irregolare e gli altri Stati membri o paesi terzi interessati.
Storico versioni
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