Art. 6
Regola de minimis
In vigore dal 14 dic 2006
Regola de minimis
1. Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari di importo inferiore a 10 000 EUR, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.
2. Ai fini dell'applicazione della soglia di cui al paragrafo 1:
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gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per i versamenti ai beneficiari o per la riscossione di entrate conformemente al regolamento (CE) n. 2808/98 (11) e alla normativa agricola settoriale,
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nei casi diversi da quelli di cui al primo trattino, in particolare per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non stabilisce un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese in riferimento al quale la spesa o l'entrata con destinazione specifica è stata dichiarata alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 883/2006 (12).
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