Art. 8
Cooperazione con gli Stati membri
In vigore dal 14 dic 2006
Cooperazione con gli Stati membri
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulle irregolarità di cui all' e sulle procedure di cui all', in particolare sulle possibilità di recupero.
2. Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possano verificarsi in più Stati membri, viene adito il comitato di cui all', paragrafo 1 della decisione 94/140/CE (di seguito «Cocolaf») o i suoi gruppi di lavoro conformemente all', paragrafo 3, di tale decisione.
3. La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli e al paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. La Commissione tiene al corrente dei lavori il Cocolaf e lo consulta su ogni proposta che intende presentare in materia di prevenzione delle irregolarità.
4. Qualora l'applicazione di disposizioni vigenti della politica agricola comune ponesse in rilievo lacune arrecanti pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tali lacune, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3, se del caso in sede di Cocolaf o di qualsiasi altra istanza competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1848:oj#art-8