Art. 10
Utilizzo delle informazioni
In vigore dal 14 dic 2006
Utilizzo delle informazioni
Fatto salvo l', la Commissione può utilizzare qualsiasi informazione di carattere generale od operativo comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi di rischio, avvalendosi della tecnologia informatica, e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti ad individuare più efficacemente i rischi.
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