Art. 11
Trattamento delle informazioni
In vigore dal 14 dic 2006
Trattamento delle informazioni
1. Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.
Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.
3. Nel trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali sulla protezione dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE e, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Il disposto dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il diritto di accesso della persona interessata a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, alle condizioni ivi stabilite.
4. Il disposto dei paragrafi 1 e 3 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente dalla Comunità o dagli Stati membri in riferimento al recupero delle somme oggetto dell'irregolarità, all'esecuzione di controlli a seguito di presunte irregolarità o all'imposizione di provvedimenti amministrativi, o di sanzioni amministrative o penali per irregolarità. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è informata dell'uso che ne viene fatto.
5. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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