Art. 5
Relazione sul seguito dato
In vigore dal 14 dic 2006
Relazione sul seguito dato
1. Oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell', informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l'applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.
2. Su richiesta esplicita della Commissione, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro i due mesi successivi al ricevimento della domanda, tutte le pertinenti informazioni sull'iter – segnatamente l'avvio, l'abbandono e la chiusura – dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppo di casi.
Storico versioni
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