Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 14 dic 2006
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle spese a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente, rispettivamente, all', paragrafo 1 e all' del regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso si applica inoltre nei casi in cui il versamento delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005 non è stato effettuato conformemente a dette disposizioni. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 885/2006 (8).
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