Art. 49

Rettifiche finanziarie

In vigore dal 12 giu 2007
Rettifiche finanziarie 1.   Al fine di garantire che i fondi vengano utilizzati in conformità con le norme applicabili, la Commissione applica le procedure di liquidazione dei conti o i meccanismi di rettifica finanziaria ai sensi dell'articolo 53 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 53 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e secondo quanto specificato nell'accordo quadro e negli eventuali accordi settoriali. 2.   Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi: a) identificazione di un'irregolarità specifica, ivi comprese le frodi; o b) identificazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del paese beneficiario. 3.   Qualora la Commissione rilevi che la spesa effettuata nell'ambito dei programmi coperti dal presente regolamento è stata sostenuta con modalità che violano le norme applicabili, essa decide gli importi che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario. 4.   Il calcolo e la determinazione di tali rettifiche e i relativi recuperi vengono eseguiti dalla Commissione sulla base dei criteri e delle procedure di cui agli . Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative alle rettifiche finanziarie fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.
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Rettifiche finanziarie (Art. 49 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo