Art. 46
Sospensione dei pagamenti
In vigore dal 12 giu 2007
Sospensione dei pagamenti
1. La Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti qualora:
a)
il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o
b)
le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
c)
siano richiesti chiarimenti riguardanti le informazioni contenute nella dichiarazione di spesa.
2. Al paese beneficiario viene data la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di due mesi prima che la Commissione decida in merito alla sospensione in conformità con il paragrafo 1.
3. La Commissione pone fine alla sospensione nel momento in cui il paese beneficiario ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alle carenze, alle irregolarità o alla mancanza di chiarezza descritte al paragrafo 1.
Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma in conformità con l'.
Storico versioni
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