Art. 45

Pagamento del saldo finale

In vigore dal 12 giu 2007
Pagamento del saldo finale 1.   Nel caso del pagamento del saldo finale si applica la scadenza di cui all' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e i requisiti minimi di cui all' sono i seguenti: a) l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda finale di pagamento e una dichiarazione finale di spesa; la dichiarazione finale di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale; b) la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali finali per il programma in questione, secondo quanto stabilito all', paragrafo 1; c) l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il terzo trattino dell', paragrafo, 2, lettera b), un parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa, accompagnato da una relazione finale sulle attività; d) gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido. 2.   La parte degli impegni di bilancio relativa ai programmi pluriennali che ancora risulta aperta il 31 dicembre 2017 e per la quale i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2018 viene automaticamente disimpegnata.
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Pagamento del saldo finale (Art. 45 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo