Art. 166

Valutazione

In vigore dal 12 giu 2007
Valutazione 1.   I paesi beneficiari effettuano separatamente una valutazione ex ante per ciascun programma operativo. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, i paesi beneficiari possono effettuare un'unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi. Le valutazioni ex ante vengono eseguite sotto la responsabilità della struttura operativa. Le valutazioni ex ante mirano ad ottimizzare l'assegnazione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e valutano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta e la qualità delle procedure di attuazione, controllo, valutazione e gestione finanziaria. La valutazione ex ante è allegata al/ai programma/i operativo/i al/ai quale/i fa riferimento. 2.   Nel corso del periodo di programmazione, i paesi beneficiari effettuano valutazioni connesse al controllo dei programmi operativi, in particolare laddove tale controllo riveli uno scostamento significativo dagli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi, secondo quanto previsto dall'. I risultati sono trasmessi al comitato di controllo settoriale responsabile del programma operativo e alla Commissione. 3.   Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'. I risultati sono pubblicati secondo le norme applicabili in materia di accesso ai documenti.
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Valutazione (Art. 166 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo