Art. 167
Comitato di controllo settoriale
In vigore dal 12 giu 2007
Comitato di controllo settoriale
1. In conformità con l', la struttura operativa istituisce un comitato di controllo settoriale per ciascun programma. Nell'ambito della stessa componente può essere istituito un unico comitato di controllo settoriale per diversi programmi. Tale comitato si riunisce almeno due volte l'anno, su iniziativa del paese beneficiario o della Commissione.
2. Ciascun comitato di controllo settoriale redige il proprio regolamento interno, in conformità con il mandato del comitato di controllo settoriale conferito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario del paese beneficiario in questione. Esso adotta tale regolamento interno in accordo con le strutture operative e con il comitato di controllo IPA al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.
3. Il comitato di controllo settoriale è copresieduto dal responsabile della struttura operativa e dalla Commissione. La sua composizione viene decisa dalla struttura operativa, in accordo con la Commissione.
Il comitato di controllo settoriale comprende la Commissione, il coordinatore nazionale IPA, il coordinatore strategico delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» e la struttura operativa del programma. Ove opportuno, esso comprende anche i rappresentanti della società civile e le parti sociali ed economiche. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti può partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui essa fornisce un contributo.
4. Il comitato di controllo settoriale:
a)
esamina ed approva i criteri generali di selezione delle operazioni in conformità, ove opportuno, con l', paragrafo 2, lettera g), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento relativo al programma e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
b)
valuta, in occasione di ogni riunione, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dalla struttura operativa;
c)
esamina, in occasione di ogni riunione, i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario e ciascuna misura, nonché le valutazioni intermedie di cui all', paragrafo 5; esegue tale controllo in riferimento agli indicatori di cui all', paragrafo 2, lettera d);
d)
esamina e approva le relazioni settoriali annuali e finali sull'attuazione di cui all';
e)
è informato in merito alla relazione annuale sulle attività di cui all', paragrafo 2, lettera b), primo trattino, o alla parte di essa relativa al programma operativo in questione, e alle eventuali osservazioni formulate al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame della relazione o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
f)
esamina le eventuali proposte di modifica dell'accordo di finanziamento del programma.
5. Il comitato di controllo settoriale può proporre alla struttura operativa qualsiasi revisione o esame del programma di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi del programma di cui all', paragrafo 2, lettera a), o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria.
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