Art. 164
Chiusura di un programma
In vigore dal 12 giu 2007
Chiusura di un programma
1. Il programma operativo viene chiuso in conformità con le disposizioni di cui all', paragrafo 1, e il pagamento del saldo finale viene deciso dalla Commissione sulla base dei documenti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2.
La Commissione comunica al paese beneficiario la data di chiusura del programma operativo.
2. Fatto salvo l'esito di eventuali audit eseguiti dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico del paese beneficiario, entro nove mesi dalla data di emissione dell'ordine di riscossione. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data di chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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