Art. 162

Scadenze per i pagamenti

In vigore dal 12 giu 2007
Scadenze per i pagamenti 1.   Il fondo nazionale provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano trasmesse alla Commissione tre volte l'anno. Per un pagamento che la Commissione deve effettuare in un determinato anno la domanda di pagamento viene presentata entro il 31 ottobre di tale anno. 2.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1. 3.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento del saldo finale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la Commissione ha approvato la relazione finale settoriale sull'attuazione in conformità con le disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5; b) la Commissione ha approvato il parere formulato dall'autorità di audit secondo quanto stabilito all', paragrafo 1, lettera c), e la relativa relazione sulle attività di cui all', paragrafo 2, lettera b), primo trattino. 4.   I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato della Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora: a) in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che indicano probabili carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; o b) l'ordinatore delegato della Commissione debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate; o c) siano richiesti chiarimenti riguardanti le informazioni contenute nella dichiarazione di spesa. Il coordinatore nazionale IPA e l'ordinatore nazionale sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena il paese partecipante adotta le misure necessarie.
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