Art. 160
Pagamenti
In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti
1. Fatto salvo l', paragrafo 5, il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 90 % del contributo comunitario, secondo quanto definito nella tabella finanziaria di ciascun programma operativo.
2. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità e gli organismi di cui all' avvengono per via elettronica, come previsto dall'accordo di finanziamento.
3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all', i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo comunitario per i primi tre anni del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell'impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.
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