Art. 40

Pagamenti

In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti 1.   Il pagamento del contributo comunitario da parte della Commissione viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso dei programmi pluriennali, ciascun pagamento è imputato ai primi impegni di bilancio aperti della componente IPA in questione. 2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale. 3.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, il paese beneficiario invia alla Commissione una previsione delle sue probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo, in relazione a ciascuna componente o a ciascun programma IPA. Ove opportuno, la Commissione può chiedere un aggiornamento della previsione. 4.   Gli scambi di informazioni relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità e le strutture di cui all' avvengono, ove opportuno, per via elettronica, utilizzando le procedure concordate dalla Commissione insieme al paese beneficiario. 5.   Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo comunitario definito nella tabella finanziaria di ciascun programma. 6.   Una volta raggiunta la soglia di cui al paragrafo 5, l'ordinatore nazionale continua a trasmettere alla Commissione tutte le dichiarazioni certificate di spesa e le informazioni relative agli importi recuperati. 7.   Gli importi definiti nei programmi presentati dal paese beneficiario nelle dichiarazioni certificate di spesa, nelle domande di pagamento e nelle spese citate nelle relazioni sull'attuazione sono denominati in euro. I paesi beneficiari convertono in euro le spese sostenute in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile dell'euro fissato dalla Commissione per il mese durante il quale la spesa è stata registrata nei conti della struttura operativa in questione. 8.   I pagamenti della Commissione a favore del fondo nazionale vengono effettuati sul conto in euro, in conformità con le disposizioni di cui agli e con gli accordi quadro, settoriali o di finanziamento. Per ciascun programma IPA in questione o, ove opportuno, per ciascuna componente IPA, viene aperto un conto in euro che viene utilizzato esclusivamente per le transazioni relative a tale programma o componente. 9.   I paesi beneficiari garantiscono che i beneficiari finali ricevano in tempo utile e integralmente l'importo complessivo del contributo pubblico. Non si applica nessun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali. 10.   La spesa può essere finanziata dalla Comunità soltanto se è stata sostenuta e pagata dal beneficiario finale. Le spese pagate dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate, da documenti contabili di valore probatorio equivalente o da altri documenti pertinenti laddove, secondo il programma, l'assistenza non è un'assistenza finanziaria. La spesa deve essere stata certificata dall'ordinatore nazionale.
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Pagamenti (Art. 40 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo