Art. 39
Principi
In vigore dal 12 giu 2007
Principi
1. Viene adottato un impegno di bilancio corrispondente all'importo dell'impegno giuridico, che assume la forma di un accordo di finanziamento con il paese beneficiario interessato, sulla base di decisioni di finanziamento che adottano i programmi annuali.
2. Le decisioni di finanziamento che adottano i programmi pluriennali possono prevedere l'assunzione di impegni giuridici pluriennali che assumono la forma di accordi di finanziamento con il paese beneficiario interessato.
L'impegno di bilancio che corrisponde all'importo dell'impegno giuridico può, in questi casi, essere ripartito su più esercizi in quote annue, laddove ciò sia previsto dalla decisione di finanziamento e tenendo conto del quadro finanziario indicativo pluriennale. La decisione di finanziamento e l'accordo di finanziamento corrispondenti riportano tale ripartizione in opportune tabelle finanziarie.
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