Art. 42
Prefinanziamento
In vigore dal 12 giu 2007
Prefinanziamento
1. Nel caso di una domanda di pagamento per un prefinanziamento, i requisiti minimi di cui all' sono i seguenti:
a)
l'ordinatore nazionale ha notificato alla Commissione l'apertura del conto in euro in questione;
b)
gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido;
c)
il relativo accordo di finanziamento è entrato in vigore.
2. I prefinanziamenti rappresentano una determinata percentuale del contributo comunitario al programma in questione, come specificato nella parte II del presente regolamento. Nel caso dei programmi pluriennali il prefinanziamento può essere ripartito tra diversi esercizi.
3. L'importo complessivo pagato come prefinanziamento viene rimborsato alla Commissione se non viene inviata alcuna domanda di pagamento entro 15 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo comunitario al programma in questione.
4. L'importo complessivo del prefinanziamento viene saldato al più tardi al momento della chiusura del programma. Per tutta la durata del programma, l'ordinatore nazionale utilizza il prefinanziamento soltanto per pagare il contributo comunitario alla spesa in conformità con il presente regolamento.
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