Art. 43

Pagamenti intermedi

In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti intermedi 1.   Nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio, i requisiti minimi di cui all' sono i seguenti: a) l'ordinatore nazionale ha inviato alla Commissione una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa riguardante il pagamento in questione; la dichiarazione di spesa è certificata dall'ordinatore nazionale; b) sono state rispettate le soglie dell'assistenza comunitaria nell'ambito dei singoli assi prioritari, secondo quanto stabilito nella decisione di finanziamento della Commissione; c) la struttura operativa ha inviato alla Commissione le relazioni settoriali annuali riguardanti l'attuazione secondo quanto stabilito all', paragrafo 1, ivi compresa la relazione più recente; d) l'autorità di audit ha inviato alla Commissione, in conformità con il primo e il secondo trattino di cui all', paragrafo, 2, lettera b), la più recente relazione annuale sulle attività di audit e un parere sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo esistenti con i requisiti del presente regolamento e/o quelli di eventuali accordi tra la Commissione e il paese beneficiario; e) gli accreditamenti effettuati dal funzionario accreditante competente e dall'ordinatore nazionale sono in vigore e il conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione rimane valido. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente paragrafo, il paese beneficiario adotta, su richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stessa fissati, le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. 2.   Qualora dovesse emergere che le norme applicabili non sono state rispettate o che i fondi comunitari sono stati utilizzati in maniera indebita, la Commissione può ridurre i pagamenti intermedi a favore del paese beneficiario o sospenderli temporaneamente, in conformità con le disposizioni di cui all'. Essa informa di conseguenza il paese beneficiario. 3.   La sospensione o riduzione dei pagamenti intermedi è conforme al principio di proporzionalità e lascia impregiudicate le decisioni sulla conformità, le decisioni sulla liquidazione dei conti e le rettifiche finanziarie.
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Pagamenti intermedi (Art. 43 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo