Art. 161

Ricevibilità delle domande di pagamento

In vigore dal 12 giu 2007
Ricevibilità delle domande di pagamento 1.   Nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio, oltre alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente paragrafo nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane». Una domanda di pagamento non può essere accolta se i pagamenti sono stati sospesi in conformità con l'. La domanda di pagamento certifica che sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente paragrafo e all', paragrafo 1. La dichiarazione di spesa certificata di cui all', paragrafo 1, viene elaborata per ciascun asse prioritario e ciascuna misura. L'ordinatore nazionale certifica che la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti verificabili. L'ordinatore nazionale invia tale documento alla Commissione insieme a: a) un certificato di spesa che attesta che la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformemente alle vigenti norme comunitarie e nazionali; b) un elenco informatizzato delle operazioni per ciascuna misura e la spesa corrispondente, ivi compreso il contributo nell'ambito del regolamento IPA, il contributo pubblico nazionale e, ove opportuno, i contributi privati; c) i dettagli degli importi recuperabili in seguito alla cancellazione integrale o parziale del contributo comunitario per un'operazione; d) il volume dei fondi comunitari sul conto in euro specifico delle singole componenti alla data dell'ultimo addebito al quale si riferisce tale dichiarazione e gli interessi maturati. 2.   Nel caso di una domanda di pagamento per il pagamento del saldo finale, oltre alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente paragrafo nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane». Affinché la domanda di pagamento possa essere accolta, il contributo comunitario, per asse prioritario, deve essere in linea con la tabella finanziaria del programma operativo. La dichiarazione di spesa certificata di cui all', paragrafo 1, viene elaborata dall'ordinatore nazionale e inviata alla Commissione in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione comunica al paese beneficiario le sue conclusioni in merito al contenuto del parere dell'autorità di audit di cui all', paragrafo 1, lettera c). Il parere si considera accolto se la Commissione non formula osservazioni entro cinque mesi dalla data della sua ricezione.
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Ricevibilità delle domande di pagamento (Art. 161 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo