Art. 159

Strumenti di ingegneria finanziaria

In vigore dal 12 giu 2007
Strumenti di ingegneria finanziaria 1.   Nell'ambito di un programma operativo, il contributo comunitario può finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui. Viene data priorità alle piccole e medie imprese. 2.   A seguito dell'adozione di un programma operativo che prevede un contributo comunitario agli strumenti di ingegneria finanziaria, vengono definite nell'accordo di finanziamento delle norme di attuazione dettagliate.
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Strumenti di ingegneria finanziaria (Art. 159 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo