Art. 157

Progetti di grande entità nell'ambito della componente «sviluppo regionale»

In vigore dal 12 giu 2007
Progetti di grande entità nell'ambito della componente «sviluppo regionale» 1.   Nell'ambito di un programma operativo, l'assistenza nel quadro della componente «sviluppo regionale» può finanziare progetti di grande entità. 2.   Un'operazione di grande entità comprende una serie di lavori, attività o servizi e mira a realizzare un'azione chiara e indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 10 milioni di euro. 3.   La struttura operativa competente trasmette il progetto di grande entità alla Commissione ai fini dell'approvazione. La decisione che approva il progetto definisce l'oggetto fisico e la spesa ammissibile alla quale si applica il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario. Ad essa fa seguito un accordo bilaterale con il paese beneficiario che definisce tali elementi. 4.   Nel presentare un progetto di grande entità alla Commissione, la struttura operativa fornisce le seguenti informazioni a) informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione; b) informazioni sulla natura dell'investimento e una descrizione della relativa dotazione finanziaria e ubicazione; c) i risultati degli studi di fattibilità; d) un calendario per l'attuazione del progetto prima della chiusura del relativo programma operativo; e) una valutazione dell'equilibrio socioeconomico generale dell'operazione, basata su un'analisi costi-benefici e accompagnata da una valutazione dei rischi, una valutazione del previsto impatto sul settore in questione e sulla situazione socioeconomica del paese beneficiario e, laddove l'operazione comporta il trasferimento di attività da una regione in uno Stato membro, una valutazione dell'impatto socioeconomico su tale regione; f) un'analisi dell'impatto ambientale; g) il piano di finanziamento indicante i previsti contributi finanziari complessivi e il previsto contributo fornito nell'ambito del regolamento IPA e da altre fonti di finanziamento della Comunità o fonti esterne. Il piano di finanziamento convalida i contributo IPA richiesto mediante un'analisi della sostenibilità finanziaria.
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Progetti di grande entità nell'ambito della componente «sviluppo regionale» (Art. 157 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo