Art. 155

Programmi operativi

In vigore dal 12 giu 2007
Programmi operativi 1.   L'assistenza viene attuata attraverso programmi operativi pluriennali. Tali programmi vengono elaborati dalle strutture operative. Essi vengono stabiliti in stretta consultazione con la Commissione e le parti interessate e approvati mediante una decisione della Commissione, in conformità con l', paragrafo 1. 2.   I programmi operativi contengono: a) una valutazione delle esigenze e degli obiettivi di medio termine che illustra i punti di forza, le carenze, le opportunità e i rischi dei settori, dei temi e delle regioni in questione; b) una descrizione della consultazione delle parti sociali ed economiche interessate e, ove opportuno, dei rappresentanti della società civile; c) una descrizione delle priorità strategiche selezionate, tenendo conto del quadro di coerenza strategico e dei meccanismi settoriali, tematici e/o geografici di concentrazione dell'assistenza nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all', paragrafo 4, e all'; d) informazioni relative agli assi prioritari, alle misure correlate e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati, ove opportuno, usando un numero limitato di indicatori di risultato. Gli indicatori consentono di determinare i progressi nell'attuazione delle misure selezionate, ivi compresa l'efficacia degli obiettivi associati agli assi prioritari e alle misure; e) laddove le misure devono essere attuate attraverso piani di sovvenzioni per le imprese, vengono descritte le relative modalità; f) una descrizione delle operazioni di assistenza tecnica, eseguita nell'ambito di un asse prioritario specifico. Il sostegno comunitario per questo asse prioritario è limitato al 6 % del contributo comunitario assegnato al programma operativo. In casi eccezionali e debitamente giustificati in relazione alla portata del programma, tale soglia può raggiungere il 10 %; g) un'identificazione, per ciascuna misura, dei previsti beneficiari finali, delle previste modalità di selezione e dei possibili criteri di selezione specifici; h) una tabella finanziaria che specifica per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale applicabile, per ogni asse prioritario e a titolo indicativo, per ciascuna misura i) l'importo complessivo del contributo comunitario; ii) il contributo nazionale e, ove opportuno, gli altri contributi esterni. Laddove il contributo comunitario, nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», viene calcolato in riferimento alla spesa totale, la tabella specifica la ripartizione indicativa del contributo nazionale tra le sue componenti pubbliche e private; iii) il risultante tasso di contributo comunitario; i) gli indicatori e le modalità di controllo proposti, ivi comprese le attività indicative di valutazione e i relativi tempi; j) per la componente «sviluppo regionale», un elenco indicativo dei progetti di grande entità con una descrizione delle loro caratteristiche tecniche e finanziarie, ivi comprese le previste fonti di finanziamento, e un calendario indicativo di attuazione; k) una descrizione delle strutture e autorità responsabili della gestione e del controllo del programma operativo, in conformità con gli articoli da 21 a 26, 28, 29 e 31.
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Programmi operativi (Art. 155 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo