Art. 156

Revisione dei programmi operativi

In vigore dal 12 giu 2007
Revisione dei programmi operativi 1.   Su iniziativa del paese beneficiario o della Commissione, i programmi operativi possono essere riesaminati e, ove opportuno, può essere rivisto il resto del programma. In particolare, tale revisione può aver luogo nei seguenti casi: a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi; b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie o nazionali; c) a seguito della revisione annuale del documento indicativo di programmazione pluriennale; d) alla luce delle valutazioni di cui all', paragrafo 2; e) a seguito di difficoltà di attuazione. 2.   La decisione della Commissione su una richiesta di revisione di un programma operativo viene adottata il più presto possibile dopo la sua presentazione ufficiale da parte del coordinatore strategico in coordinamento con il coordinatore nazionale IPA. 3.   Laddove la revisione di un programma operativo descritta al paragrafo 1 ne amplia la portata, l'eventuale spesa correlata a tale ampliamento è ammissibile a partire dalla data di adozione della decisione della Commissione.
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Revisione dei programmi operativi (Art. 156 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo