Art. 158

Selezione delle operazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Selezione delle operazioni 1.   Tutte le operazioni che non sono progetti di grande entità e che sono attuate da beneficiari finali diversi dagli organismi pubblici nazionali vengono selezionate attraverso inviti a presentare proposte. I criteri di selezione vengono elaborati dalla struttura operativa e vengono pubblicati insieme all'invito a presentare proposte. 2.   La struttura operativa istituisce un comitato di selezione per ciascun invito a presentare proposte, che analizza e seleziona le proposte e raccomanda i risultati alla struttura operativa. La struttura operativa decide se approvare i risultati della procedura di selezione e presenta le motivazioni della sua decisione. La composizione del comitato di selezione e le sue modalità di funzionamento sono definite nel relativo accordo di finanziamento.
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