Art. 169

Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione

In vigore dal 12 giu 2007
Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione 1.   La struttura operativa invia alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA una relazione annuale settoriale entro il 30 giugno di ogni anno e, per la prima volta, entro il 30 giugno 2008. Una relazione settoriale finale viene inviata alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA al più tardi nei sei mesi successivi alla data finale di ammissibilità delle spese. La relazione finale settoriale copre l'intero periodo di attuazione e comprende l'ultima relazione annuale settoriale. Le relazioni settoriali vengono redatte in relazione ai programmi in questione. 2.   Le relazioni settoriali vengono esaminate dal comitato di controllo settoriale prima di essere trasmesse alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA. 3.   Le relazioni settoriali comprendono le seguenti informazioni: a) i progressi quantitativi e qualitativi realizzati nell'attuazione del programma, gli assi prioritari, le misure e, se del caso, le operazioni o i gruppi di operazioni in relazione ai loro obiettivi specifici e verificabili, con una quantificazione, ove possibile, basata sugli indicatori di cui all', paragrafo 2, lettera d) al livello opportuno. Ove opportuno, nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», le statistiche sono ripartite per sesso; b) l'attuazione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario e ciascuna misura: i) la spesa totale sostenuta dai beneficiari finali e compresa nelle domande di pagamento inviate dal fondo nazionale alla Commissione; ii) la spesa totale effettivamente impegnata e pagata dal fondo nazionale con il corrispondente contributo pubblico o pubblico e privato; tale informazione è accompagnata da modelli informatizzati che elencano le operazioni affinché possano essere seguite dall'impegno di bilancio da parte del paese beneficiario fino ai pagamenti finali; iii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione. Ove opportuno, l'attuazione finanziaria può essere presentata attraverso i principali settori d'intervento, ai sensi dell', paragrafo 3, lettera f), e attraverso le regioni in cui è concentrata l'assistenza; c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa dell'assegnazione nell'ambito del regolamento IPA per la componente «sviluppo regionale», per categorie, in conformità con l'elenco dettagliato che figura nell'accordo di finanziamento; d) le misure adottate dalla struttura operativa o dal comitato di controllo settoriale per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente: i) le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; ii) una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo e delle eventuali misure adottate successivamente; iii) il ricorso all'assistenza tecnica; e) le attività promosse per pubblicizzare il programma e fornire informazioni su di esso, in conformità con l'; f) ove opportuno per la componente «sviluppo regionale», l'avanzamento e il finanziamento dei progetti di grande entità; g) ove opportuno nell'ambito della componente «sviluppo delle risorse umane», una sintesi dell'attuazione delle seguenti misure: i) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore; ii) le azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale; iii) le azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale; iv) le azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, inclusi i disabili. Le informazioni di cui alle lettere d) e g) del presente paragrafo non sono incluse, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente. 4.   Le relazioni settoriali sono considerate ammissibili se contengono tutte le opportune informazioni elencate al paragrafo 3. La Commissione informa il coordinatore nazionale IPA e la struttura operativa circa l'ammissibilità della relazione annuale settoriale entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione di quest'ultima. 5.   La Commissione comunica inoltre al coordinatore nazionale IPA e alla struttura operativa il proprio parere sul contenuto della relazione annuale settoriale ammissibile entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Per la relazione settoriale finale su un programma operativo, tale informazione viene fornita entro un termine massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione ammissibile.
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Relazioni annuali e relazioni finali sull'attuazione (Art. 169 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo